Giuseppe Sala

Emendamento riguardo l'IRAP che il Comune dovrebbe pagare.

Presentatore: Giuseppe Sala

Esito della votazione: RESPINTO


Trecate, 2 marzo 1998

Oggetto: Emendamento al bilancio di previsione 1998.

PREMESSO CHE

Il decreto legislativo 446/97 istitutivo dell'IRAP prevede che gli Enti Locali, e nella fattispecie i Comuni, siano al contempo soggetti "attivi" e "passivi" dell'imposta in oggetto.

Mentre un significato può avere il considerare l'Ente Locale quale soggetto destinatario di quota di parte del gettito IRAP, vista come trasferimento dello Stato a titolo di parziale copertura del mancato introito derivante dalla soppressione di alcuni tributi locali (ICIAP, tasse di concessione), considerando che, a partire dal corrente esercizio finanziario, vengono a mancare rilevanti risorse destinate alle casse del Comune (ed é perciò indispensabile che tali risorse vengano trasferite all'Ente Locale dall'Organo politico che ne ha deciso la soppressione, anche se ciò stravolge letteralmente i principi ispiratori di un corretto federalismo fiscale), del tutto illegittimo ed anticostituzionale pare a chi scrive considerare l'Ente Locale Comune quale soggetto passivo di imposta, soprattutto in quanto viene a mancare il presupposto di applicazione dell'imposta stessa (I.R.A.P. = imposta sulle "attività produttive"), nei confronti del Comune che non svolge "attività produttiva", bensì "eroga servizi alla collettività, senza scopo di lucro".

Pare perciò assurdo, ed assolutamente avulso da una corretta introduzione di norme regolamentanti la materia fiscale, considerare quale base imponibile per il calcolo dell'imposta in oggetto l'ammontare delle retribuzioni corrisposte al personale dipendente, nonché dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, e soprattutto dei compensi erogati per collaborazioni coordinate e continuative.

Riferendoci in particolare all'art. 10 comma 5 del D.Lgs. regolante la materia, nessuna delle attività svolte dal Comune può essere considerata commerciale in applicazione della normativa (T.U. sulle imposte sui redditi): viene perciò a cadere la possibilità di opzione indicata al comma 3 del medesimo articolo; se poi presupposto per l'IRAP é l'esercizio di attività produttive, così come già sopra specificato, non corretto appare il considerare parametro di riferimento per il calcolo dell'imposta le retribuzioni ed i compensi erogati a collaboratori interni o esterni dell’Ente, collaboratori i quali svolgono attività istituzionali, sociali o legate comunque all'erogazione di servizi pubblici.

Anticostituzionale pare poi il fatto che i compensi erogati a professionisti collaboratori esterni dell'Ente possano entrare nella base imponibile ai fini dell'IRAP del Comune col quale intrattengono rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o soltanto occasionale, e nel contempo anche in quella del professionista stesso che, analogamente al Comune, é considerato soggetto passivo di imposta.


Tutto ciò premesso, il sottoscritto Giuseppe Sala, consigliere comunale nel Gruppo Lega Nord per l'Indipendenza della Padania, propone al Consiglio Comunale il seguente emendamento al bilancio di previsione 1998:

Non ritenendo il Consiglio Comunale che il Comune debba essere considerato soggetto passivo dell’IRAP, il Consiglio Comunale stesso dà mandato agli Uffici di procedere alla richiesta di un parere in merito agli Organi competenti ad esprimersi in materia; in attesa del pronunciamento di tali Organi competenti, l’importo di Lit. 249.865.000, attualmente indicato all’intervento n. 1010807/2 "IRAP", é fatto confluire in un apposito fondo "Minori spese in attesa di destinazione".


L'emendamento é stato respinto: l'Amministrazione di sinistra non ha osato levare una voce in difesa degli interessi della propria Gente, rinunciando a denunciare una normativa penalizzante.


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