Giuseppe Sala
Emendamento riguardo l'IRAP che
il Comune dovrebbe pagare.
Presentatore: Giuseppe Sala
Esito della votazione: RESPINTO
Trecate, 2 marzo 1998
Oggetto: Emendamento al bilancio di previsione
1998.
PREMESSO
CHE
Il decreto legislativo 446/97 istitutivo dell'IRAP
prevede che gli Enti Locali, e nella fattispecie i Comuni, siano al contempo
soggetti "attivi" e "passivi" dell'imposta in oggetto.
Mentre un significato può avere il considerare
l'Ente Locale quale soggetto destinatario di quota di parte del gettito IRAP,
vista come trasferimento dello Stato a titolo di parziale copertura del mancato
introito derivante dalla soppressione di alcuni tributi locali (ICIAP, tasse di
concessione), considerando che, a partire dal corrente esercizio finanziario,
vengono a mancare rilevanti risorse destinate alle casse del Comune (ed é
perciò indispensabile che tali risorse vengano trasferite all'Ente Locale
dall'Organo politico che ne ha deciso la soppressione, anche se ciò stravolge
letteralmente i principi ispiratori di un corretto federalismo fiscale), del
tutto illegittimo ed anticostituzionale pare a chi scrive considerare l'Ente
Locale Comune quale soggetto passivo di imposta, soprattutto in quanto viene a
mancare il presupposto di applicazione dell'imposta stessa (I.R.A.P. = imposta
sulle "attività produttive"), nei confronti del Comune che non svolge
"attività produttiva", bensì "eroga servizi alla collettività,
senza scopo di lucro".
Pare perciò assurdo, ed assolutamente avulso da una
corretta introduzione di norme regolamentanti la materia fiscale, considerare
quale base imponibile per il calcolo dell'imposta in oggetto l'ammontare delle
retribuzioni corrisposte al personale dipendente, nonché dei redditi assimilati
a quelli di lavoro dipendente, e soprattutto dei compensi erogati per
collaborazioni coordinate e continuative.
Riferendoci in particolare all'art. 10 comma 5 del
D.Lgs. regolante la materia, nessuna delle attività svolte dal Comune può
essere considerata commerciale in applicazione della normativa (T.U. sulle
imposte sui redditi): viene perciò a cadere la possibilità di opzione indicata
al comma 3 del medesimo articolo; se poi presupposto per l'IRAP é l'esercizio
di attività produttive, così come già sopra specificato, non corretto appare il
considerare parametro di riferimento per il calcolo dell'imposta le
retribuzioni ed i compensi erogati a collaboratori interni o esterni dell’Ente,
collaboratori i quali svolgono attività istituzionali, sociali o legate comunque
all'erogazione di servizi pubblici.
Anticostituzionale pare poi il fatto che i compensi
erogati a professionisti collaboratori esterni dell'Ente possano entrare nella
base imponibile ai fini dell'IRAP del Comune col quale intrattengono rapporti
di collaborazione coordinata e continuativa o soltanto occasionale, e nel
contempo anche in quella del professionista stesso che, analogamente al Comune,
é considerato soggetto passivo di imposta.
Tutto ciò premesso, il sottoscritto Giuseppe Sala,
consigliere comunale nel Gruppo Lega Nord per l'Indipendenza della Padania,
propone al Consiglio Comunale il seguente emendamento al bilancio di previsione
1998:
Non ritenendo il Consiglio Comunale che il
Comune debba essere considerato soggetto passivo dell’IRAP, il Consiglio
Comunale stesso dà mandato agli Uffici di procedere alla richiesta di un parere
in merito agli Organi competenti ad esprimersi in materia; in attesa del
pronunciamento di tali Organi competenti, l’importo di Lit. 249.865.000,
attualmente indicato all’intervento n. 1010807/2 "IRAP", é fatto
confluire in un apposito fondo "Minori spese in attesa di
destinazione".
L'emendamento é stato respinto: l'Amministrazione di sinistra non
ha osato levare una voce in difesa degli interessi della propria Gente, rinunciando
a denunciare una normativa penalizzante.